Negata la possibilità di accedere agli elaborati scritti, ai verbali di correzione e ai curricula dei partecipanti ad un concorso indetto da un’Università.
Con il recente parere reso lo scorso 7 novembre, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo sulla decisione di un ateneo italiano di negare ad una persona l’accesso civico generalizzato agli elaborati scritti, ai verbali di correzione e ai curricula dei partecipanti ad un concorso pubblico, ritenendo che la messa a disposizione di tale documentazione avrebbe potuto arrecare un "pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013”.
Nel formulare il suo parere all’Università, il Garante ha ribadito che il curriculum vitae, così come l’elaborato scritto, contiene numerose informazioni delicate che non sempre si desidera portare a conoscenza di chiunque e che meritano dunque un’opportuna riservatezza; si tratta, infatti, di informazioni personali, non unicamente legate al percorso di studi, come l’adesione ad associazioni, e che possono anche rivelare opinioni di tipo politico o convinzioni filosofiche e religiose.
L’Autorità ha, inoltre, aggiunto che risulta impossibile accordare anche solo un accesso parziale in quanto la presenza nei curricula di dati e informazioni dettagliate degli interessati rende particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione del documento, mentre il fatto che l’elaborato scritto sia redatto di proprio pugno può rendere possibile la re-identificazione a posteriori del candidato; ha, infine, precisato ha, infine, precisato che resta in ogni caso salva per il richiedente la possibilità di accedere alla predetta documentazione avvalendosi della legge 241 del 1990, laddove dimostri l’esistenza di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso".